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Province, fondi europei a rischio per il finanziamento dei servizi per l'impiego

Le Città metropolitane e le Province concorrono, per effetto del comma 418 della legge di stabilità 2015, al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di un miliardo per l'anno 2015, due miliardi per il 2016 e tre miliardi dal 2017.
Un contributo per uscirne 
Per continuare ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, stante la necessità di garantire i risparmi di spesa richiesti dal comma 418, questi enti hanno la possibilità di finanziare i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a valere sui fondi strutturali. Per il finanziamento di questi rapporti di lavoro, il ministero del Lavoro può concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi delle Regioni cofinanziati dalla Ue, nei limiti di 60 milioni, attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo.
I dubbi delle Regioni
Nonostante l'articolo 1, comma 429 della legge di stabilità 2015, consenta tutto ciò, le Regioni ritengono che la circolare 1/2015 di Funzione pubblica e Affari regionali non contiene ancora chiarimenti sufficienti e univoci per darne completa applicazione. Occorre quindi che, sulla possibilità di finanziare i rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato, si pronunci anche il ministero del Lavoro, in qualità di amministrazione centrale capofila del Fondo sociale europeo. In attesa di questa pronuncia, le Regioni stanno svolgendo un approfondimento sull'applicazione della norma nell'ambito del coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province autonome, per definire una posizione comune. Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale adibito ai servizi per l'impiego, le Regioni ritengono, prudenzialmente, che le possibilità offerte dall'art 1, comma 429 della legge di stabilità 2015, debbano anche essere verificate con la Commissione europea, non ritenendo che sussistono i presupposti immediati per l'ammissibilità a rendicontazione sui fondi Fse della spesa dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ed eventualmente, ritengono che occorre verificare le condizioni per rendere possibile l'applicazione della legge di stabilità. Nelle more di tutte queste verifiche le Regioni escludono, al momento, contrariamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, la possibilità di imputare la spesa dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato «a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali».
La soluzione
Occorre allora che venga quantificato l'onere dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato strettamente funzionale ai compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, e che venga decurtato dai tagli previsti dal comma 418 della legge di stabilità. Questo doveva essere fatto entro il 15 febbario, scadenza entro cui era prevista l'emanazione del decreto di natura non regolamentare del ministero dell'Interno, di concerto con il'Economia, con il supporto tecnico della Sose sentita la Conferenza Stato-città. Con il decreto verrà stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Città Metropolita e Provincia dovrà conseguire, e il corrispondente versamento allo Stato tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. (enti locali&pa Il Sole24ore)

 http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-02-16/province-fondi-europei-rischio-il-finanziamento-servizi-l-impiego-213853.php?uuid=ABnTx7U